Cass. civ. n. 25357 del 28 agosto 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Pregiudizio risarcibile - Danno da licenziamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell'Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8889 del 2020

Normativa correlata

Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363
Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223

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