Cass. civ. n. 25361 del 28 agosto 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità.


La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 9292 del 1997

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 66

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