Cass. civ. n. 25361 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE


Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Forma scritta - Necessità - Ulteriori requisiti formali - Esclusione - Fattispecie.


Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1392
Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 317

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