Cass. pen. n. 9410 del 3 luglio 1990
Testo massima n. 1
Per la configurabilità della ricettazione è sufficiente che sia stato accertato il delitto-presupposto e la provenienza delle cose (oggetto di ricettazione) dal medesimo, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, anche se non ne siano stati scoperti gli autori.