Cass. civ. n. 25368 del 28 agosto 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione “sine titulo” del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2