Cass. pen. n. 25368 del 17 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE


Violazione degli obblighi di custodia ex art. 388 cod. pen. - Beni mobili registrati - Omessa consegna di veicolo nel termine previsto dall'art. 521-bis cod. proc. civ. - Consumazione del reato - Indicazione - Termine per proporre querela - Decorrenza - Fattispecie.


Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 521 bis com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 521 bis com. 4

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Precedenti: Cass. pen. n. 3719/2016

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