Cass. civ. n. 25368 del 28 agosto 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE


Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione “sine titulo” del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni.


Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1189
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 29491/2019

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