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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10695 del 11 ottobre 1986

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10695 del 11 ottobre 1986

Testo massima n. 1

Ricorre l’elemento materiale della ricettazione anche quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo dove egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva delle cose ripostevi, mentre l’elemento psicologico può essere desunto anche dagli elementi considerati dall’art. 712 c.p. [ incauto acquisto ], allorquando i sospetti sulla legittimità della provenienza della cosa siano così gravi ed univoci da ingenerare in qualunque persona di levatura intellettuale normale e secondo la comune esperienza o conoscenza la certezza della provenienza delittuosa della cosa. [ Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza della ricettazione, una carabina cal. 22 con matricola punzonata, risultata rubata, era stata rinvenuta in una cassapanca sita in un locale, adibito a deposito, nell’azienda dell’imputato ].

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