Cass. civ. n. 25372 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE
Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni.
Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 348
Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 127 ter