Cass. pen. n. 25375 del 04 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Misure di prevenzione personali - Richiesta di riabilitazione - Provvedimento della corte di appello - Mezzo di impugnazione - Opposizione - Conseguenze.


Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 700 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

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