Cass. civ. n. 25382 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Condanna alle spese - Avvocatura dello Stato - Contributo per cassa forense e IVA - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST.
Legge 02/05/1983 num. 175 art. 2 CORTE COST.