Cass. civ. n. 25387 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Pen. art. 485
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.