Cass. civ. n. 25399 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE
Impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e successivamente per cassazione - Provvedimento di sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. - Successiva revoca - Efficacia ex tunc - Esclusione - Conseguenze sulla tempestività del ricorso per cassazione.
In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325