Cass. civ. n. 25402 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Liquidazione giudiziale - Reclamo - Rigetto - Responsabilità del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII - Presupposto - Condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Conseguenze.
In caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione ratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51 com. 15
Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12 com. 9
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 94