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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10503 del 23 novembre 1984

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10503 del 23 novembre 1984

Testo massima n. 1

La «ricettazione per intromissione» è un reato istantaneo, senza che possa assumere alcuna rilevanza la mancata conclusione della vendita. Ne consegue che se l’accettazione di intervenire alla vendita dell’oggetto rubato sia avvenuta prima del rinvenimento della refurtiva da parte degli organi di polizia, è senz’altro da escludere la configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 49 c.p.

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