Cass. civ. n. 25417 del 23 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE


Revocazione di crediti ammessi allo stato passivo - Rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati - Fase rescindente - Fase rescissoria - Rapporto di pregiudizialità - Rispettivi contenuti.


Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.

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Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 98 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 12215/2017

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