Cass. civ. n. 25421 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE


Mantenimento dei figli - Soddisfacimento dell'esigenza abitativa - Mancanza di assegnazione della casa familiare - Relativa spesa - Quantum dovuto per il mantenimento ordinario del minore - Inclusione.


In tema di mantenimento dei figli, il soddisfacimento dell'esigenza abitativa, ove non assolta mediante l'assegnazione della casa familiare - volta anche preservare per la prole in primis il godimento dell'habitat domestico, la stabilità della organizzazione di vita e l'insieme degli affetti - può assumere una connotazione propriamente economica laddove è realizzata mediante il ricorso al mercato e la relativa spesa rientra nel quantum dovuto per il mantenimento ordinario, diretto a sopperire alle esigenze quotidiane e continuative del minore, e destinato a ricadere su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 316 bis

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