Cass. pen. n. 25439 del 17 giugno 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO


Datore di lavoro - Obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore - Tirocinio formativo svolto dal lavoratore durante il periodo scolastico - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.


In tema di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro non è esonerato dagli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento del lavoratore, anche nel caso in cui, nella precedente fase di formazione scolastica, questi abbia svolto attività lavorative nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. A
Legge 24/06/1997 num. 196 art. 18
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 7093/2022

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