Cass. civ. n. 25446 del 30 agosto 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Principio del contraddittorio – Registrazione delle operazioni – Necessità – Esclusione - Limiti.


In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali; la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27773 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Cod. Proc. Civ. art. 195

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