Cass. civ. n. 25450 del 16 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE


Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.


In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 105
Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 14398/2023

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