Cass. civ. n. 25450 del 16 settembre 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE
Azione revocatoria - Intervento volontario tardivo - Prova documentale a sostegno della legittimazione a intervenire - Preclusione istruttoria ex art. 268, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 105
Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST.