Cass. civ. n. 25474 del 17 settembre 2025

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)


Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.


In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. civ. n. 30461/2024

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE