Cass. civ. n. 25481 del 17 settembre 2025
Testo massima n. 1
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Nesso causale - Accertamento - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Applicabilità.
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
Riferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.