Cass. civ. n. 25487 del 17 settembre 2025

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA


Notificazione degli atti tributari - Avviso di ricevimento - Prova dell’eseguita notificazione - Efficacia fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.


In tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29022/2017

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