Cass. civ. n. 25500 del 17 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE


Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità.


In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012), l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 149 bis
Cod. Proc. Civ. art. 160
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 4

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