Cass. pen. n. 25506 del 26 marzo 2025
Testo massima n. 1
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Contestazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in qualità di amministratore di fatto - Condanna a titolo di concorrente esterno in bancarotta preferenziale - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.