Cass. pen. n. 25507 del 26 marzo 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE


Atti persecutori - Aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 3, cod. pen. - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis, comma 3, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento di pena per il delitto di atti persecutori commesso in danno di un minore anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia minorenne. (In motivazione la Corte ha affermato che la non compiuta maturità del reo trova adeguata considerazione nella disciplina posta dagli artt. 97 e 98 cod. pen. in tema di imputabilità dei minori e trattamento sanzionatorio e che è inconferente, quale "tertium comparationis", il riferimento alla speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 609-quater cod. pen. per il minorenne che si sia reso protagonista di atti sessuali con un minore che abbia compiuto i tredici anni di età, trattandosi di situazione non assimilabile a quelle di cui all'art. 612-bis cod. pen.).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 97
Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 quater
Cod. Pen. art. 612 bis com. 3
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27

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Precedenti: Cass. pen. n. 10134/2021

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