Cass. pen. n. 25519 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' ASSOLUTE - Anticipazione dell'orario di celebrazione del dibattimento rispetto all'ora prefissata - Omessa comparizione della parte offesa - Proscioglimento per remissione tacita di querela - Nullità assoluta - Sussistenza.


E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 51578 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 7

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE