Cass. civ. n. 10393 del 23 novembre 1996

Testo massima n. 1


Qualora nel giudizio di rinvio debba essere ordinata la restituzione di somma corrisposta in base alla sentenza d'appello, a seguito dell'annullamento di tale pronuncia da parte della Corte di cassazione e del rigetto della domanda in questione da parte del giudice di rinvio, e il soggetto tenuto alla restituzione eccepisca in compensazione un credito riconosciuto in un capo confermato della sentenza di primo grado, il giudice di rinvio deve anche d'ufficio rilevare l'estinzione del debito nel caso in cui il suo pagamento risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, sulla base del principio della rilevabilità d'ufficio (anche in appello) dell'avvenuto pagamento, fatto che spiega effetti giuridici a prescindere dalla proposizione della relativa eccezione (procedimento svoltosi con il rito del lavoro).

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