Cass. civ. n. 25535 del 17 settembre 2025
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Mantenimento del figlio maggiorenne - Inizio di attività lavorativa - Cessazione - Sopravvenienza di circostanze ulteriori - Reviviscenza - Esclusione.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 septies