Cass. civ. n. 6905 del 4 giugno 1992
Testo massima n. 1
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.
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