Cass. pen. n. 2314 del 4 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Il diritto di rinunciare all'amnistia previsto dall'art. 5 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, compete solo all'imputato e non all'indagato in quanto presuppone l'esistenza di un «processo» e non semplicemente di una notizia di reato, seguita o meno da indagini, e non potendosi ritenere la sussistenza dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale al solo scopo di consentire all'indagato di dimostrare la sua innocenza.
Testo massima n. 2
Il dolo richiesto dalla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), ricorre anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico malanimo o dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato poiché l'imputato, non affidatario, era intervenuto con modalità inammissibili per influire sulla educazione del figlio, ponendo in essere, con petulanza, atti pressanti, impertinenti e vessatori, influenti nella sfera di libertà e di quiete del minore, mentre avrebbe potuto rivolgersi alle autorità giudiziarie con ulteriori procedure).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi