Cass. civ. n. 25549 del 31 agosto 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Applicabilità al processo tributario - Presupposti - Identità delle questioni di fatto - Necessità - Esclusione.


Nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 10578 del 2010

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 103
Costituzione art. 111
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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