Cass. pen. n. 25556 del 26 aprile 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Incidente di esecuzione - Restituzione nel termine - Rapporti - Fattispecie.
Le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (Nella specie - relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza - la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.