Cass. civ. n. 25556 del 18 settembre 2025
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE
Assegno di mantenimento e divorzile - Autonomia processuale e sostanziale - Conseguenze.
L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.