Cass. civ. n. 25567 del 01 settembre 2023

Testo massima n. 1


NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Costituzione di fondo patrimoniale – Richiesta di annotazione nell’atto di matrimonio – Tardiva esecuzione dell’annotazione da parte del Comune – Responsabilità del notaio – Esclusione – Fondamento.


Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20995 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 162 com. 4

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