Cass. civ. n. 25585 del 01 settembre 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso previsto ex art. 5 l. n. 29 del 1961 - Specialità della disciplina rispetto alle norme in tema di indebito tra privati - Applicabilità del comma 2 dell'art. 1224 c.c. - Esclusione.


In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialità di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24215 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

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