Cass. pen. n. 670 del 29 marzo 1974

Testo massima n. 1


Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici, che sono associazioni private, sono disciplinati dal capoverso dell'art. 664 c.p., e la loro distruzione è punita a condizione che l'affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità. Nell'ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero, il fatto non costituisce reato perché è fuori della tutela accordata dalla norma suindicata.

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