Cass. pen. n. 218 del 8 gennaio 2003
Testo massima n. 1
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l'incolumità pubblica» mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.
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