Cass. pen. n. 25592 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - Periferiche nella disponibilità della polizia giudiziaria - Assenza di titolo - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.


In tema di intercettazioni di conversazioni ambientali, è irrilevante, ai fini della loro utilizzabilità, il titolo (proprietà, noleggio, comodato d'uso o altro) in forza del quale la polizia giudiziaria dispone della periferica con cui è eseguita la captazione. (Fattispecie in tema di intercettazione ambientale, eseguita con una microspia in dotazione alla polizia giudiziaria che l'aveva formalmente noleggiata solo due giorni dopo l'attivazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2707 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE