Cass. pen. n. 3314 del 30 giugno 1997

Testo massima n. 1


Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede di un club privato nel quale erano stati organizzati, ad uso di quanti volessero divenire soci, trattenimenti danzanti senza l'autorizzazione comunale).

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