Cass. pen. n. 9371 del 28 ottobre 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell'autorità — per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di «trattenimento» così inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l'onnicomprensività dell'espressione usata dal legislatore, anche l'attività di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico. (Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autorità amministrativa, uno spettacolo musicale denominato «karaoke» consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l'ausilio di una base acustica e di un supporto video. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato ritenuto responsabile dal giudice di merito del reato in questione, ha enunciato il principio di cui in massima).
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