Cass. pen. n. 3778 del 31 marzo 1994
Testo massima n. 1
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore. Infatti, poiché, attesa l'attuale diffusione del mezzo televisivo, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell'esercizio pubblico non per assistere ai programmi televisivi, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza del televisore abbia influenza sull'afflusso dei clienti nell'esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l'interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
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