Cass. pen. n. 6275 del 30 aprile 1990

Testo massima n. 1


La contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) non resta assorbita in quella di cui all'art. 666 dello stesso codice (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi di tale reato in quanto diverso è l'oggetto specifico dei due reati: l'interesse concernente la polizia di sicurezza in quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, la contravvenzione di cui all'art. 666 c.p.; la polizia di sicurezza, in quanto concerne particolarmente la pubblica incolumità, quella di cui all'art. 681 dello stesso codice.

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