Cass. pen. n. 3171 del 25 febbraio 1989

Testo massima n. 1


La locuzione «sale da ballo» di cui all'art. 666 c.p. non si identifica con quella «scuole di danza». La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel primo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell'autorità ai sensi dell'art. 666 c.p. e l'apertura della scuola senza licenza non è riconducibile, pertanto, a detta norma incriminatrice.

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