Cass. pen. n. 10112 del 20 dicembre 1974
Testo massima n. 1
L'art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi