Cass. civ. n. 25620 del 25 settembre 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE


Medico nominato provvisoriamente presso istituti di prevenzione e pena - Art. 50 della l. n. 740 del 1970 - Natura autonoma del rapporto - Sussistenza - Fondamento.


Il rapporto di lavoro dei medici nominati sostituti provvisori e per chiamata diretta presso gli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi dell'art. 50 della l. n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2094
Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51

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