Cass. pen. n. 1526 del 15 gennaio 2014

Testo massima n. 1


In tema di incompetenza funzionale dichiarata dal giudice d'appello, l'erronea statuizione della trasmissione diretta degli atti al giudice (anziché al pubblico ministero) competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo ma soltanto una disposizione strumentale ed è perciò rimediabile, da parte della Corte di cassazione, attraverso la procedura di rettifica prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.

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