Cass. civ. n. 25633 del 1 settembre 2023
Testo massima n. 1
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
Aiuti di stato - Giudicato favorevole al riconoscimento - Contrasto con
ordinamento UE - Cedevolezza rispetto alla decisione della Commissione - Ragioni - Eliminazione del giudicato dall'ordinamento interno - Esclusione - Mera inefficacia sul piano del diritto unionale - Questioni attinenti al recupero dell'agevolazione illegittima - Esclusiva rilevanza in fase di ottemperanza. In tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti; siffatta cedevolezza, tuttavia, non si esplica nel senso di una non consentita modificazione od eliminazione del giudicato come titolo di per sé esistente, ma si estrinseca soltanto sul piano dell'inidoneità di esso a produrre effetti, alla stregua del diritto unionale, cosicché eventuali questioni riguardanti quest'ultimo profilo, con particolare riguardo al recupero dell'agevolazione illegittima, possono essere discusse soltanto in sede di ottemperanza.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE