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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8345 del 21 febbraio 2014

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8345 del 21 febbraio 2014

Testo massima n. 1

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell’atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all’arresto ]

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