14 Mag Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1848 del 17 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello
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